IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  recante:
«Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2001,  n.  237, recante:
«Norme  di  attuazione   dello   Statuto   speciale   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia, recanti il trasferimento alla Regione di  beni
immobili dello Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 35,  recante:  «Norme
di  attuazione  dello  Statuto  speciale   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia   Giulia,    concernenti    integrazioni    al decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 237, in materia di trasferimento  alla
Regione di beni immobili dello Stato»; 
  Visto il Codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed,  in  particolare,  gli
articoli 54 e 55; 
  Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo  65  dello
Statuto speciale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 22 luglio 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per i  beni  e
le attivita' culturali e per il turismo; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Trasferimento di beni 
 
  1. Sono trasferiti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,  di
seguito Regione, i beni  individuati  nell'allegato  A)  al  presente
decreto. 
  2. La Regione e' autorizzata a trasferire ai comuni o ad altri enti
pubblici i beni di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dagli
articoli 54 e 55 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2  decorre  dalla  data  di
sottoscrizione del relativo verbale di consegna. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e 3,  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  La  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1
          (Statuto  speciale  per  il  Friuli  Venezia  Giulia),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1°  febbraio  1963,  n.
          29. 
              - Il  decreto  legislativo  24  aprile  2001,  n.  237,
          concernente «Norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale
          della   Regione   Friuli   Venezia   Giulia,   recanti   il
          trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato» e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2001, n. 142. 
              - Il decreto legislativo 2 marzo 2007, n.  35,  recante
          «Norme di attuazione dello Statuto speciale  della  Regione
          autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti integrazioni al
          D.lgs. 24 aprile 2001, n. 237, in materia di  trasferimento
          alla Regione di beni immobili dello  Stato»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2007, n. 74. 
              -  Il  testo  degli  articoli  54  e  55  del   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali  e  del  paesaggio)  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale  del  24  febbraio  2004,  n.  45,  S.O.,  e'  il
          seguente: 
                «Art. 54 (Beni inalienabili). - 1. Sono  inalienabili
          i beni del demanio culturale di seguito indicati: 
                  a)  gli   immobili   e   le   aree   di   interesse
          archeologico; 
                  b) gli immobili dichiarati  monumenti  nazionali  a
          termini della normativa all'epoca vigente; 
                  c) le raccolte di musei,  pinacoteche,  gallerie  e
          biblioteche; 
                  d) gli archivi; 
                  d-bis)  gli  immobili   dichiarati   di   interesse
          particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma  3,
          lettera d); 
                  d-ter) le cose mobili che  siano  opera  di  autore
          vivente o la cui esecuzione non risalga ad  oltre  settanta
          anni, se incluse in raccolte appartenenti  ai  soggetti  di
          cui all'art. 53. 
                2. Sono altresi' inalienabili: 
                  a)  le  cose  appartenenti  ai  soggetti   indicati
          all'art. 10, comma 1, che siano opera di  autore  non  piu'
          vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni,
          fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto
          dall'art. 12. Se il  procedimento  si  conclude  con  esito
          negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili,  ai
          fini del presente codice, ai sensi dell'art. 12, commi 4, 5
          e 6; 
                  c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti  di
          cui all'art. 53, nonche' gli archivi e i singoli  documenti
          di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati  al
          medesimo art. 53; 
                3. I beni e le cose di cui ai commi  1  e  2  possono
          essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni  e
          gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti  di
          beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento
          e' data preventiva comunicazione al Ministero medesimo  per
          le finalita' di cui agli articoli 18 e 19. 
                4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e  2  possono
          essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per
          i fini previsti dal Titolo II della presente Parte». 
                «Art. 55 (Alienabilita' di immobili  appartenenti  al
          demanio  culturale).  -  1.  I  beni   culturali   immobili
          appartenenti al demanio  culturale  e  non  rientranti  tra
          quelli elencati nell'art. 54, comma 1, non  possono  essere
          alienati senza l'autorizzazione del Ministero. 
                La  richiesta  di  autorizzazione  ad   alienare   e'
          corredata: 
                  a) dalla indicazione della  destinazione  d'uso  in
          atto; 
                  b)  dal  programma  delle  misure   necessarie   ad
          assicurare la conservazione del bene; 
                  c)    dall'indicazione    degli    obiettivi     di
          valorizzazione   che   si    intendono    perseguire    con
          l'alienazione del  bene  e  delle  modalita'  e  dei  tempi
          previsti per il loro conseguimento; 
                  d)  dall'indicazione   della   destinazione   d'uso
          prevista,   anche   in   funzione   degli   obiettivi    di
          valorizzazione da conseguire; 
                  e) dalle modalita' di fruizione pubblica del  bene,
          anche  in  rapporto  con  la  situazione  conseguente  alle
          precedenti destinazioni d'uso. 
                3.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  su  parere  del
          soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite,  gli
          altri   enti   pubblici   territoriali   interessati.    Il
          provvedimento, in particolare: 
                  a) detta prescrizioni e condizioni in  ordine  alle
          misure di conservazione programmate; 
                  b) stabilisce le condizioni di  fruizione  pubblica
          del bene, tenuto conto della  situazione  conseguente  alle
          precedenti destinazioni d'uso; 
                  c) si pronuncia sulla congruita' delle modalita'  e
          dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi  di
          valorizzazione indicati nella richiesta. 
                3-bis. L'autorizzazione non  puo'  essere  rilasciata
          qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile  di
          arrecare  pregiudizio  alla   conservazione   e   fruizione
          pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il
          carattere  storico  e  artistico  del  bene  medesimo.   Il
          Ministero ha facolta' di  indicare,  nel  provvedimento  di
          diniego, destinazioni d'uso  ritenute  compatibili  con  il
          carattere  del  bene  e   con   le   esigenze   della   sua
          conservazione. 
                3-ter.  Il  Ministero   ha   altresi'   facolta'   di
          concordare con il soggetto  interessato  il  contenuto  del
          provvedimento richiesto,  sulla  base  di  una  valutazione
          comparativa fra le proposte avanzate con  la  richiesta  di
          autorizzazione   ed   altre    possibili    modalita'    di
          valorizzazione del bene. 
                3-quater.  Qualora  l'alienazione  riguardi  immobili
          utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di
          autorizzazione e' corredata dai soli  elementi  di  cui  al
          comma 2, lettere  a),  b)  ed  e),  e  l'autorizzazione  e'
          rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a)
          e b). 
                3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la
          sdemanializzazione del bene cui  essa  si  riferisce.  Tale
          bene resta comunque sottoposto a tutte le  disposizioni  di
          tutela di cui al presente titolo. 
                3-sexies.  L'esecuzione  di  lavori   ed   opere   di
          qualunque  genere  sui  beni  alienati  e'   sottoposta   a
          preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 21, commi 4  e
          5.» 
              - Il testo dell'art. 65 della legge  costituzionale  31
          gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per il Friuli  Venezia
          Giulia), e' il seguente: 
                «Art. 65  -  Con  decreti  legislativi,  sentita  una
          Commissione paritetica di  sei  membri,  nominati  tre  dal
          Governo della Repubblica e  tre  dal  Consiglio  regionale,
          saranno stabilite  le  norme  di  attuazione  del  presente
          Statuto    e    quelle    relative     al     trasferimento
          all'Amministrazione regionale degli uffici statali che  nel
          Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite  alla
          Regione». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - L'allegato A (previsto dall'art. 1, comma 1) contiene
          l'elenco dei  beni  immobili  appartenenti  allo  Stato  da
          trasferire alla Regione  autonoma  Friuli  Venezia  Giulia,
          situati nel territorio dei comuni di Cavazzo Carnico  (UD),
          Cordovado (PN), Forni Avoltri (UD), Resia (UD), San Lorenzo
          Isontino (GO),Travesio (PN). 
              -  Il  testo  degli  articoli  54  e  55  del   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio) e' riportato nelle premesse.